La videosorveglianza nel mondo del retail oggi assume un ruolo decisivo: non soltanto nella prevenzione di furti, rapine, atti vandalici e nella tutela della sicurezza delle persone, bisogno acuito dall’emergenza epidemiologica che abbiamo vissuto, ma anche nell’analisi del comportamento e delle preferenze di acquisto dei clienti.
Proprio perché di fronte all’utilizzo di dati personali, l’installazione di sistemi di videosorveglianza che avvenga in luoghi frequentati dal pubblico è disciplinata da regolamenti e provvedimenti che il titolare di store e non solo dovrebbe considerare per non ledere il diritto alla privacy di dipendenti e clienti.


Videosorveglianza nel rispetto della privacy: GDPR e Garante Privacy
Ad oggi l’ambito della videosorveglianza è regolamentato dal Provvedimento del Garante della Privacy del 2010 e, in parte, anche dalle disposizioni GDPR – General Data Protection Regulaion che si occupa proprio del trattamento dei dati personali e di privacy. Queste ultime disposizioni vengono in particolare applicate quando vengano utilizzate telecamere intelligenti, ovvero quelle telecamere che utilizzano software di video analisi in grado di monitorare il comportamento delle persone in una precisa area e registrarne caratteristiche fisiche.
Alcune delle funzionalità delle telecamere intelligenti sono ad esempio:
- AI-Bio Deep permette l’analisi biometrica di clienti o visitatori in base al sesso, all’età e alla durata di permanenza all’interno dell’immagine visualizzata.
- AI-FaceDetect Deep realizza il conteggio delle persone in base al loro volto, con la possibilità di rilevare se è presente la mascherina o meno.
- AI-Crowd Deep stima il numero di persone e rileva il distanziamento sociale all’interno di ambienti affollati
- Visage Face Recognition riconosce i volti per applicazioni di controllo accessi che utilizzano dati immagine crittografati memorizzati.
Quali sono i principali aspetti normativi che il titolare dell’attività commerciale dovrebbe tenere in considerazione?
01
Segnaletica
02
Spazio visivo registrato
03
Conservazione delle immagini
04
Valutazione di impatto sulla protezione dei dati
Segnaletica
Qualsiasi sia il luogo, chiuso o privato, in cui ci sia la circolazione del pubblico, che venga monitorato e video-registrato da una telecamera, deve essere provvisto di visibile e chiara segnaletica, che possa informare gli interessati che stanno per accedere in una zona di videosorveglianza. Il cartello che segnala la presenza dell’ingresso dell’area video-sorvegliata:
- Deve essere collocato prima dell’area registrata dalla telecamera
- Deve avere un formato ed essere posizionato in modo che sia chiaramente visibile in ogni condizione di luminosità
- Dovrebbe prevedere un simbolo o una stilizzazione in modo che possa informare chiaramente della presenza della telecamera
- Deve contenere, tra le altre informazioni, le indicazioni sul titolare del trattamento sulla finalità perseguita e il nome del responsabile del trattamento delle immagini, ovvero la persona che poi visualizzerà e, in seguito, cancellerà le immagini riprese
- Dovrebbe contenere un rimando al testo completo contenente tutti gli elementi di cui all’art. 13 del Regolamento, indicando come e dove trovarlo (ad es. sulla pagina web del titolare del trattamento o affisso in bacheche o locali dello stesso)

Cartello Videosorveglianza
Un testo aggiuntivo deve essere inserito sulla segnaletica nel caso ci siano telecamere con riconoscimento facciale. Chi transita in un luogo soggetto a videosorveglianza con riconoscimento facciale deve essere preventivamente avvisato all’interno del “cartello videosorveglianza”.

Spazio visivo inquadrato
Un focus particolare viene inoltre posto all’inquadratura della telecamera. Questa infatti dovrebbe riprendere solo l’area della proprietà o, al più, nel caso dei negozi, fino al marciapiede prossimo al bordo del negozio e non oltre, in modo che i passanti non siano identificati.

Conservazione delle immagini
Il provvedimento prevede anche delle condizioni per quanto riguarda la conservazione delle immagini: la conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione (fatte salve specifiche esigenze).
Per quanto riguarda, ad esempio, la registrazione presso un negozio o un centro commerciale deve essere conservata per un periodo massimo di 24 ore, considerate più che sufficiente, ad eccezione di giornate coincidenti con la chiusura nei fine settimana/periodi festivi più lunghi.
Valutazione di impatto sulla protezione dei dati
La valutazione di impatto sulla protezione dei dati consiste in una documentazione contenente una valutazione preventiva dei rischi derivanti dal trattamento dei dati che si vuole effettuare con il sistema di videosorveglianza. Pertanto diventa obbligatorio quando l’uso della videocamera può ledere i diritti e le libertà delle persone.
Il contenuto della valutazione preventiva di impatto prevede una descrizione dei trattamenti previsti e delle relative finalitò; una valutazione della necessità e proporzionalità del trattamento; una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà delle persone, misure per affrontare i rischi e una dimostrazione della conformità dei trattamenti rispetto al Gdpr.
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