L’AGCOM, con la delibera n. 35/18/CONS sul modem libero, indica dettagliatamente come dovranno comportarsi i fornitori di servizi di connettività.
L’atto prevede che vengano diversificate le offerte, consentendo ai clienti l’impiego di un qualsiasi router che rispetti gli standard. Inoltre, non dovrà essere imposta alcuna restrizione, a meno che l’AGCOM confermi la validità di alcune prescrizioni tecniche.
Gli operatori dovranno mettere gli utenti nelle condizioni di configurare il loro modem, e, non potranno discriminare chi sceglie di utilizzare un modem di sua proprietà e deve trattarlo come i clienti che usano il modem dell’operatore se previsto.
I provider potranno fare offerte con il modem abbinato a pagamento, ma l’offerta deve rispettare i seguenti criteri: il contratto di fornitura deve indicare i costi di installazione e le modalità di fatturazione, il numero e il valore delle rate di noleggio e l’eventuale opzione di riscatto del terminale alla scadenza o il prezzo di acquisto della proprietà del terminale in unica soluzione, dando evidenza separata, anche nei documenti di fatturazione, dei costi sottostanti al valore del bene rispetto a quelli dei servizi di installazione, assicurazione, manutenzione, assistenza.
La quota del modem dev’essere quindi scorporata da eventuali servizi di assistenza, manutenzione e installazione. Il vero prezzo del modem dev’essere quindi visibile, come quello dei servizi accessori.
L’AGCOM non ha tralasciato chi ha già stipulato un contratto con incluso il terminale a titolo oneroso.
Gli operatori dovranno offrire all’utente “la variazione senza oneri della propria offerta in una equivalente offerta commerciale che preveda la fornitura dell’apparecchiatura terminale a titolo gratuito o che non ne vincoli l’utilizzo attraverso l’imputazione di costi del bene o dei servizi correlati al terminale nella fatturazione”.
Oppure dovranno concedere “di recedere dal contratto senza oneri diversi dalla mera restituzione del terminale, dandone adeguata informativa”.
Secondo Agcom i fornitori di servizi di accesso ad Internet devono adeguare le condizioni contrattuali, le indicazioni commerciali e le informazioni da fornire agli utenti finali entro 90 giorni dalla pubblicazione della delibera
Il movimento #ModemLibero ha pubblicato un breve elenco di cosa cambierà con la nuova regolamentazione.